Art. 2.

      1. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti dei proprietari che hanno provocato incendi dolosi nelle loro unità rurali.
      2. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica, altresì, quando le spese per le opere previste dal medesimo articolo 1 risultano superiori al valore del prodotto dell'azienda interessata.
      3. Nei confronti di imputati o di coimputati in procedimenti per incendio doloso o non doloso di zone forestali, l'erogazione del beneficio fiscale di cui all'articolo 1 è sospesa in attesa del giudizio definitivo.